QUATTRO SANATORIE FISCALI ENTRO IL 31 MARZO 2023
Errori formali, ravvedimento speciale, adesione agevolata e omessi versamenti
Prosegue l’attività dell’Agenzia delle Entrate per mettere in condizione i contribuenti di fruire delle numerose definizioni agevolate previste dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
Il 30 gennaio 2023 è stato emanato il provvedimento che si occupa della definizione delle irregolarità formali contenuta nell’art. 1, commi da 166 a 173 della legge di Bilancio 2023.
Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate sta inviando a mezzo pec delle comunicazioni di “invito” ad adempiere spontaneamente, per regolarizzare delle anomalie riscontate sui tempi di emissione delle fatture elettroniche, aderendo alla sanatoria sulle irregolarità formali, entro il 31 marzo p.v.
Definizione irregolarità formali
L’art. 1, co. 166-173 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (importo pagabile in due rate entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 marzo 2023).
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Come è stato anche specificato nella circolare n. 2/E/2023, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Rientrano nella definizione le violazioni formali che, sostanzialmente, sono per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Poiché nella circolare n. 2/E/2023 è stato riportato un elenco abbastanza esaustivo delle violazioni sanabili, il provvedimento si limita a ricordare che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Sono escluse dal perimetro applicativo della definizione agevolata:
a) le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
b) le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);
c) le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
d) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
Non è possibile fruire della sanatoria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW del modello Redditi) che per le violazioni in materia di IVIE e di IVAFE.
Ravvedimento speciale e definizione atti di accertamento
L’art. 1, co. 174-178 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti ancora accettabili.
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1° rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1° rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.
Adesione agevolata degli atti di accertamento
L’art. 1, co. 179-185 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede l’adesione agevolata e la definizione degli atti di accertamento relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento notificati entro il 31.03.2023.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui D.Lgs. 218/1997 non derogate.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
Definizione omessi versamenti
L’art. 1, co. 219-221 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede la regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate:
a) delle rate successive alla 1° relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992), scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della 1° rata il 31.03.2023. Sull’importo delle rate successive alla 1°, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1°. E’ esclusa la compensazione.
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono i relativi effetti e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per ritardati o omessi versamenti del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
15/03/2023